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CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici persone, scelte tra i soci. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza di componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta pertanto, tra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
A) curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
B) elaborare il bilancio consuntivo, economico e finanziario, che deve contenere con chiarezza le singole voci di entrata e di uscita relative al periodo di un anno, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e provvedendo alla sua scritturazione su apposito libro, una volta approvato dall’Assemblea;
C) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle uscite e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
D) compilare i regolamenti interni;
E) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
F) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; G) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
H) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
I) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
J) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

ART. 20 – In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Dalle delibere del Consiglio Direttivo vengono redatti verbali raccolti in apposito libro.

PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE

ART. 21 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Presidente deleghe di poteri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO

ART. 22 – Il Segretario, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente come capo del personale e incaricato delle relazioni esterne e dei contatti con i soci, nonché eventualmente di altre funzioni da concordare di volta in volta di comune accordo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 24 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del tribunale competente per la sede dell’associazione. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alla disciplina sugli enti non commerciali prevista dal Dlgs 460/97.

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