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ESERCIZIO SOCIALE

ART. 11 – L’anno finanziario inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 dicembre di ciascun anno. Bilancio preventivo e consuntivo, così come l’importo delle quote richieste ai soci, devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di gennaio. Essi devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 gg. precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

SEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 – In particolare, per le attività statutarie possono essere create apposite sezioni, anche distaccate. Gli aderenti alle diverse sezioni devono essere soci dell’associazione. Ogni sezione avrà un Responsabile, incaricato dal Consiglio Direttivo dell’associazione. A sua volta il Responsabile potrà, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo vice, scegliendolo all’interno del Comitato di Sezione di cui sotto. La direzione e l’organizzazione di ciascuna sezione è affidata ad un comitato di almeno tre membri eletto dall’Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi specifici, è presieduto dal Responsabile della Sezione o dal suo Vice ed ha i seguenti compiti:
a) applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
c) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli associati nell’ambito del più generale bilancio di esercizio. I bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi, ma costituiscono parte integrante di quelli dell’associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13– Gli organi dell’associazione sono:

• L’Assemblea dei soci,
• Il Consiglio Direttivo,
• Il Presidente e il Vice Presidente,
• Il Segretario. Le cariche sociali sono gratuite.


ASSEMBLEA

ART. 14 – Ogni socio regolarmente iscritto per l’anno in corso ha diritto a partecipare all’Assemblea degli associati. Gli enti e le istituzioni socie partecipano all’Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione deve effettuarsi mediante lettera, fax e/o apposito avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 – L’Assemblea ordinaria:
A) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
B) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
C) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
D) approva gli eventuali regolamenti;
E) delibera in merito ad eventuali contributi straordinari. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Delle delibere dell’Assemblea vengono redatti verbali raccolti in apposito libro.

ART. 16 – L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

ART. 17 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee, hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. Tuttavia, nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione, per cui occorrerà il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti.

ART. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
 

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